Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44394/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for recidivism and fines appellant for procedural misconduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44394/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's reasoning was legally sound. The appellant, Turco Costantino, challenged a conviction for recidivism under Article 73, paragraph 5, of the Penal Code, arguing for a different assessment of his criminal record. The court rejected these arguments, noting that the conviction properly accounted for the appellant's prior offenses and the search for illicit profits, thus upholding the original sentence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and merely seek a different evaluation of the merits without logical or legal flaws in the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility recidivism sentencing manifestly unfounded grounds procedural misconduct Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione pentito commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990
Turco Costantino ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 19/11/2020 della Corte di appello di Genova, che ha confermato quella del Tribunale di Genova del 9/1/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCO COSTANTINO nato a SAN CATALDO il 14/11/1974 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Turco Costantino ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 19/11/2020 della Corte di appello di Genova, che ha confermato quella del Tribunale di Genova del 9/1/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile I due motivi sono manifestamente infondati e comunque volti a prospettare un diverso approccio valutativo, inerente al merito, in assenza di vizi logici e giuridici della motivazione: la Corte ha invero dato conto dei plurimi precedenti dai quali il ricorrente è gravato, sottolineando come l'ulteriore reato costituisca espressione di maggiore pericolosità, dando conto della ricerca di illeciti profitti a fronte dei periodi di detenzione già sofferti, e ha inoltre ritenuto non arbitrariamente che la pena sia stata correttamente determinata in misura non distante dal minimo, essendo precluso dalla recidiva reiterata un più favorevole giudizio di comparazione con le concesse attenuanti.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Massimo Ric-Fiarelli ( L DEPO TATA IN CA