Italian Court dismisses appeal against reduced sentence for resistance and tax evasion as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Niang Yabel inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a sentence reduction for resistance and tax evasion, arguing for a different evaluative approach. The court rejected this because the lower court's reasoning was specific regarding the crime's gravity and minor offense aggravation, leaving no room for generic re-evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: An appeal challenging a sentence reduction is inadmissible if the lower court provided non-arbitrary, specific reasoning regarding the crime's gravity and aggravating factors, precluding generic re-evaluation of the sentencing approach.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG YABEL nato il 03/11/1996 avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Niang Yabel ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 23/12/2020 della Corte di appello di Torino, che ha ridotto la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Torino in data 15/6/2019 per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso, incentrato sul trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto genericamente volto a prospettare un diverso approccio valutativo, non consentito in questa sede, a fronte di una non arbitraria motivazione, nella quale è stato dato conto non tanto di una continuazione interna al reato di resistenza quanto della maggior gravità di un fatto coinvolgente più operanti, tale da giustificare una pena più elevata del minimo, ed è stato inoltre computato un aumento assai modesto per il reato meno grave, nel quadro di una rideterminazione della pena, contro cui non sono formulati rilievi specifici.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presid Massimo Ricciarelli Anna Cris uolo i - I DEPOSITATA Phl CANCELLERIA