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Ordinanza — n. 44384/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for seeking new merit review on generic mitigation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44384/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it sought a new assessment of guilt and mitigation rather than reviewing the existing judgment. The appellant argued for generic mitigation based on prior similar offenses, which the court deemed inappropriate for this procedural stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must address specific legal errors; generic requests for a new merit judgment on mitigation grounds are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic mitigation new merit review procedural error Italian criminal law attenuazione della pena motivi di cassazione caso di rigore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYACHE MOHAMMED (CUI:02WJJZV) nato il 26/08/1981 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ayache Mohammed ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 27/11/2020 della Corte di appello di Torino che ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Torino in data 17/9/2019, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dei delitti di resistenza e lesioni aggravate.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e volto ad un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di una motivazione idonea a sorreggere il diniego delle attenuanti generiche, basato anche sulla sussistenza di precedenti per reati della stessa specie.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pres ente Massimo Ricciarelli Anna Cr uolo D EPOSIT ATA CAt'sr.,g" — 1