Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic lack of justification for conviction without specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Di Rita Leonardo inadmissible and ordered him to pay court costs. Leonardo challenged a second-instance judgment confirming his conviction for the crime of recidivism under Article 73, paragraph 5, of the 1990 DPR. The court rejected the appeal because it was formulated generically, focusing solely on the absence of justification for the sentence without citing specific factual or legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is formulated generically, lacking specific references to the motivation and elements upon which it is based.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RITA LEONARDO nato a SAN SEVERO il 02/01/2000 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; z7
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Di Rita Leonardo ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 2/3/2021 della Corte di appello di Campobasso, che ha confermato quella del Tribunale di Larino in data 10/9/2019,'EUrr c-t:i11. ricorrente è stata riconosciuta colpevolel ercelli in data 15/7/2019 con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto genericamente formulato, essendo incentrato sull'assenza di giustificazione della condanna e del diniego delle attenuanti generiche, senza alcun puntuale riferimento alla motivazione e agli elementi sui quali si fonda.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presid Mas'imo Ric arelli Anna Cri olo DEPOS