Italian Court dismisses appeal for lack of reasoning on acquittal grounds as procedurally precluded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible on procedural grounds, ruling that the request to verify acquittal causes due to lack of reasoning is precluded. The appellant, El Qacimi Mahjoub, challenged a Verona Tribunal sentence regarding a specific crime under the 1990 Decree-Law. The court rejected the claim because Article 448 of the Code of Criminal Procedure forbids reviewing the sufficiency of reasoning for acquittal at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals challenging the lack of reasoning for acquittal are inadmissible as they fall outside the scope of review permitted by the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL QACIMI MAI-13U0B nato il 02/10/1976 avverso la sentenza del 27/04/2021 del TRIBUNALE di VERONAato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. El Qacimi Mahjoub ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Verona in data 27/4/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto inerisce alla mancanza di motivazione ai fini della verifica di cause di proscioglimento, ciò che è precluso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).
3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presi erlte Ma,5simo Ri(c)arelli Anna Cri uolo i IDEPOSíTATA PN CAnir;-::,LEPIA - 1 I, )2021