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Ordinanza — n. 44281/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal correlation with the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44281/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Salvatore Genovese inadmissible, confirming his conviction for voluntary injury. The appellant argued for a revision of the punitive treatment but failed to provide specific legal grounds linking his arguments to the contested decision. The court rejected the appeal because the reasons presented were entirely generic and lacked the necessary correlation with the facts and law of the lower court's ruling.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the arguments raised and the provisions of the decision under attack.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement correlation of arguments voluntary injury conviction procedural dismissal sanzioni penali revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE SALVATORE nato a PALERMO il 30/12/1995 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale GENOVESE SALVATORE era stato condannato per il reato dì lesioni volontarie. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente