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Ordinanza — n. 44059/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing; personal filing barred by new procedural law requiring legal representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44059/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant filed it personally after the new procedural law took effect, violating the requirement for legal representation. The defendant argued for generic mitigating circumstances and challenged the constitutionality of the new filing rules, but the Court relied on prior precedent establishing that the legislature's discretion to require technical representation does not limit defense rights. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The requirement for legal representation in cassation appeals, introduced by recent legislation, does not violate constitutional rights or the right to defense, as the high professional qualification required makes personal representation unreasonable.

Parole chiave

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lack of standing legal representation requirement cassation appeal procedure personal filing prohibition constitutional admissibility legittimazione a ricorrere motivi di cassazione legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 648 CP
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; - illegittimità costituzionale delle nuova disposizione di cui all'art. 613 cod.proc.pen..
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 24, 111, comma 7, Cost.
Art. 6 CEDU
Quanto alla questione avanzata con il secondo motivo questa corte di cassazione ha già ritenuto che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 613 cod.proc.pen
648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; - illegittimità costituzionale delle nuova disposizione di cui all'art. 613 cod.proc.pen..
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOULMANE SAMY nato il 14/05/1992 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 01/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 19/07/2018, nei confronti di BOULMANE SAMY in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; - illegittimità costituzionale delle nuova disposizione di cui all'art. 613 cod.proc.pen.. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Quanto alla questione avanzata con il secondo motivo questa corte di cassazione ha già ritenuto che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive; ed in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Co sial ere Este -r i zip P Il Presidente PIER MESSINI D'AGOSTINI 29