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Ordinanza — n. 44032/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism charge due to lack of legal basis and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44032/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Sarr Alioune inadmissible regarding charges of recidivism. The defense argued for a different legal qualification and omitted reasoning on specific defenses, but the court found these arguments legally unfounded and implicitly rejected. Consequently, the lower court's conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lack legal basis, or fail to provide a reasoned alternative to the first-instance judgment's factual reconstruction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism charge dismissal omitted reasoning defense legal qualification error procedural costs award contraffazione di merci mancata attuazione degli accordi illeciti vendita sopra campione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del Y0 ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TRIESTE con sentenza in data 20/1/2021 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di UDINE il 28/2/2019 nei confronti di SARR ALIOUNE per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 712 cod. pen
- vizio di motivazione perché omessa circa la richiesta subordinata di qualificare il fatto nel senso di cui all'art. 712 cod. pen.
art. 606 c.p
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del Y0 ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009
Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013
e), che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (così Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, 2014, Cento, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR ALIOUNE nato il 09/04/1968 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; S'O

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TRIESTE con sentenza in data 20/1/2021 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di UDINE il 28/2/2019 nei confronti di SARR ALIOUNE per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione in quanto il fatto avrebbe dovuto essere qualificato nei termini dell'incauto acquisto. - vizio di motivazione perché omessa circa la richiesta subordinata di qualificare il fatto nel senso di cui all'art. 712 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che in effetti si fonda su di una diversa valutazione di quanto emerso, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Con specifico riferimento alla qualificazione giuridica, d'altro canto, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato gli elementi (modalità di rinvenimento del cellulare, all'interno del quale vi era ancora la sim card, ammontare del prezzo indicato per l'acquisto e inverosimiglianza della spiegazione complessivamente fornita dall'imputato) per le quali ogni diversa lettura risulta del tutto inconferente (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nucera, Rv. 246323). La circostanza ora valorizzata, cioè che la somma di 70 euro non corrispondeva al prezzo di acquisto ma solo a quello offerto, appare priva di rilievo. Il ricorrente ha comunque conseguito il telefono e l'eventuale contrattazione è stata con ciò correttamente ritenuta conclusa, inverosimile apparendo l'ulteriore giustificazione secondo la quale il presunto venditore sarebbe andato a casa a prendere la scatola e quanto altro necessario per definire l'affare. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce l'omessa valutazione quanto alla richiesta di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen.

La doglianza è manifestamente infondata. A fronte della motivazione complessiva, quale vi è un'articolata motivazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione e in specifico del dolo, infatti, la risposta alla censura subordinata deve ritenersi implicitamente e chiaramente respinta. Come più volte affermato da questa Corte, d'altro canto, in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (così Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, 2014, Cento, Rv. 259643).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del Y0 ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;Io' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consiglierq Estensore — Marco MaIjkòhaco Il Presidente Pier Messini D'Agostini D