Italian court dismisses appeal on sentencing quantification due to prior settlement agreement under Art. 599 bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's sentencing decision was based on a settlement agreement under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a different sentence quantification, but the law prohibits challenging the final penalty once parties have mutually agreed upon it and renounced other grounds. Consequently, the court rejected the complaint and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When parties reach a settlement agreement on the acceptance of appeal grounds and the resulting penalty, any subsequent complaint regarding the final sentencing quantification is radically inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROISE MARIA nato a NAPOLI il 29/01/1968 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle par--tr;) udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 4/2/2021, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen. ha riformato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI il 26/11/2019, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di TROISE MARIA per i reati di cui agli artt. 628 e 582 e 585 cod. pen. e altro 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena.
2. Il ricorso è inammissibile. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. Il particolare procedimento di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che "se i motivi di cui viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo".
Il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia anche agli altri eventuali motivi relativi al trattamento sanzionatorio, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza relativa ad una quantificazione della pena finale diversa da quella concordata. Nel caso di specie, pertanto, nel quale la Corte territoriale, al di là dell'eventuale errato riferimento ad una pena base lievemente inferiore, ha comunque determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è consentita alcuna censura sul punto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consigliep estensore DEPOSITATA Il Presidente IN CANCF.FtIA Marco Ma ,,153/tonaco Pier6 Messini D'Agosti