Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of mandatory defense counsel under 2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible de plano because it was filed after August 3, 2017, when direct appeals by defendants became impossible without counsel. The appellant, Nunzio De Martino, challenged a surveillance court's decision regarding his cooperation conduct, but the law now requires such filings to be signed by registered defense attorneys. Consequently, the Court ruled the appeal invalid and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed by defendants after August 3, 2017, are inadmissible if not signed by registered defense counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO NUNZIO nato a NAPOLI il 16/08/1977 avverso l'ordinanza del 08/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOgato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; t Ritenuto in fatto e considerato in diritto Nunzio De Martino ha proposto impugnazione avverso il decreto di inammissibilità emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino in relazione ad istanza di accertamento della condotta di collaborazione. Detta impugnazione è stata correttamente trasmessa a questo ufficio in quanto qualificata come ricorso.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 20