Criminal appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented defendant filed it after the 2017 law requiring counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed by the defendant without a lawyer. The proceedings occurred after August 3, 2017, when legislation removed the right of unrepresented individuals to file appeals personally. Consequently, the Court ruled that the appeal must be signed by a registered defense attorney to be admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed by unrepresented defendants after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by a registered defense attorney.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPEZ CRISTIAN nato in COLOMBIA il 30/03/1984 avverso l'ordinanza del 28/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO4+e-pt udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; jf ( Ritenuto in fatto e considerato in diritto Cristian Lopez ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino di revoca della misura ex art. 123 d. I. n. 18 del 2020 concessa con provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Alessandria. Detta impugnazione è stata correttamente trasmessa a questo ufficio in quanto qualificata come ricorso.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 20