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Ordinanza — n. 43866/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds for challenging plea sentence motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43866/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the appellant's complaint regarding the lack of motivation for dismissal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure is no longer a valid ground for review. The defense argued the judge failed to explicitly state why dismissal conditions were absent, relying on the prosecution file rather than providing independent reasoning. The Court ruled that the legislative reform limiting appeal grounds to specific errors excludes this type of motivational defect, as the judge's duty to verify dismissal conditions remains but its omission is no longer actionable.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The omission of motivation regarding the absence of dismissal conditions in a plea sentence is inadmissible as a ground for cassation appeal following legislative reform.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea sentence motivation dismissal conditions Article 129 legislative reform criminal procedure de plano inadmissibility motivi di cassazione censura formulata in modo carente validità della clausola arbitrale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Il Giudiceer LIaAk inc -fl2r2.1inunar-ildel Tribunale di _i taranto)ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Ali Ennajihi.
Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudiceer LIaAk inc -fl2r2.1inunar-ildel Tribunale di _i taranto)ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Ali Ennajihi.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo mancanza della motivazione in merito alla ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 8943/2023 — snpen
Cassation appeals against plea bargain sentences are inadmissible for alleged failure to verify statutory acquittal grounds.
Ordinanza — n. 30694/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding lack of motivation in plea bargaining sentencing decisions.
Ordinanza — n. 29146/2024 — snpen
Cassation appeal against agreed sentence dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.
Ordinanza — n. 13389/2026 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of motivation regarding plea bargain acquittal grounds.
Ordinanza — n. 31763/2023 — snpen
Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for review. The court ruled the appeal is inadmissible because the law restricts appeals against plea bargains to specific grounds, excluding challenges based on the absence of statutory conditions for acquittal. Consequently, the appeal was declared inadmissible de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine. The court applied the new procedural law which limits the scope of appeals against plea bargains to specific statutory grounds, excluding challenges based on the absence of statutory conditions for acquittal. Therefore, the appeal was declared inadmissible de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine. The court applied the new procedural law which limits the scope of appeals against plea bargains to specific statutory grounds, excluding challenges based on the absence of statutory conditions for acquittal. Therefore, the appeal was declared inadmissible de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENNAJIHI ALI nato il 12/09/1988 avverso la sentenza del 22/02/2021 del TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto L. ucca 1. Il Giudiceer LIaAk inc -fl2r2.1inunar-ildel Tribunale di _i taranto)ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Ali Ennajihi.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo mancanza della motivazione in merito alla ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Ci si duole che il Giudice abbia motivato per relationem facendo riferimento agli atti del fascicolo del P.m. La difesa chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nell'esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non essendo tale motivo, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, più denunciabile come motivo di ricorso di legittimità. Va precisato, in proposito, che il legislatore non è intervenuto sulla struttura della sentenza ex art.444 cod. proc. pen., essendo rimasto immutato il secondo comma di tale articolo alla cui stregua il giudice deve sempre procedere ad accertare che non sussista una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

Ne deriva che, per effetto del nuovo combinato disposto degli artt. 444 e 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., è obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento accertare l'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento (adempimento, cui, peraltro, nel caso in esame il Giudice ha ottemperato, esaminando analiticamente gli atti del fascicolo), ma l'eventuale omissione della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione. E' evidente che l'intento perseguito dal legislatore è quello di evitare un'analisi della motivazione della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di colpevolezza dinanzi al giudice di legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e quindi all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende poi superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti.

5. Orbene, nel caso in esame le censure attengono alla mancanza di motivazione in ordine alle cause di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. E ciò a fronte, altresì, di una motivazione che, muovendo dalla disamina degli atti investigativi, esclude ogni possibilità di pronuncia assolutoria, ritenendo, altresì, corretta la qualificazione giuridica dei fatti come contestati e adeguata la pena applicata.

6. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc., pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma