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Ordinanza — n. 43465/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain as inadmissible under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43465/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Arduini Claudio against a plea bargain sentence inadmissible. The court determined that none of the grounds raised by the appellant fall within the specific list of admissible appeals permitted under Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to the grounds enumerated in the statute, and any grounds not expressly listed render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal admissibility criteria Article 448 criminal procedure de plano rejection Italian Supreme Court validità della clausola arbitrale clausola di legittimazione clausola di sussidiarietà

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
in sede di legittimità (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDUINI CLAUDIO nato a FROSINONE il 05/07/1967 avverso l'ordinanza del 18/09/2020 del GIP TRIBUNALE di FROSINONEdato_avviso_aile—paiti-r- udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Arduini Claudio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. in sede di legittimità (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i75710/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente