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Ordinanza — n. 43432/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as execution incident cannot challenge prior criminal judgment validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43432/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because all grounds were manifestly unfounded. The appellant attempted to challenge the validity of foreign criminal judgments via an execution incident, but the Court of Appeal correctly ruled these issues non-deducible. The Court affirmed that execution incidents cannot revisit procedural defects already resolved in the original judgment formation process.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 730 e ss. cod. proc. pen.: An execution incident is a general remedy for issues arising during the enforcement of a judicial act and cannot be used to raise defects pertaining to the proceedings that formed the enforceable title or to challenge the validity of the judgment itself.

Parole chiave

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execution incident criminal judgment validity res judicata principle foreign criminal recognition procedural defect review inadmissible appeal enforcement proceedings decisione esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
214502); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 730 e ss. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
214502); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 44601 del 15/09/2015
(Sez. 6, n. 44601 del 15/09/2015, Rv.
Sez. 1, n. 3370 del 13/12/2011
Sez. 3, n. 1365 del 14/04/1999
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDE MARCO nato a SIRACUSA il 12/05/1988 avverso l'ordinanza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Fede Marco avverso la ordinanza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati: correttamente la Corte di appello ha ritenuto non deducibili con l'incidente di esecuzione le questioni relative al giudizio di riconoscimento delle sentenze penali estere di cui agli artt. 730 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 44601 del 15/09/2015, Rv. 265882); secondo un principio generale, invero, l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti il procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta (Sez. 1, n. 3370 del 13/12/2011, dep. 2012, Rv. 251682); il procedimento incidentale di esecuzione è infatti un rimedio generale apprestato per la risoluzione di tutti quei problemi che possono insorgere per la esecuzione di un provvedimento giurisdizionale e che quindi, come tale, ha per oggetto le questioni attinenti alla esistenza del titolo esecutivo, ovvero le condizioni costitutive, modificative o estintive della validità del titolo stesso; sicché esso non può mai avere per oggetto questioni - come nella specie - già risolte nel processo di formazione del titolo esecutivo (Sez. 3, n. 1365 del 14/04/1999, Rv. 214502); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. Il Consiglier stensor