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Ordinanza — n. 43414/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to improper grounds and generic criticism of lower court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43414/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal against a criminal conviction inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant's defense criticized the lower courts' findings on resistance to a public official and the denial of generic mitigating circumstances, but the court noted these arguments lacked specific factual basis and contradicted the record. Consequently, the appeal was rejected as a generic criticism of the decision, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals must be based on specific legal or factual grounds; generic criticisms of the lower court's reasoning or failure to recognize mitigating circumstances are inadmissible if the first-instance judgment was adequately motivated.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic criticism mitigating circumstances resistance to official court costs reato grave di stupefacenti sanzione penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
Art. 62-bis c.p.
Deve, inoltre, osservarsi che l'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Deve, inoltre, osservarsi che l'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANO ALFIO nato a CATANIA il 16/02/1974 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna alla pena di dieci mesi di reclusione pronunciata dal Tribunale di Pescara nei confronti di Strano Alfio in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. Contro la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva emancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

L'impugnazione è inammissibile perché proposta per motivi non consentiti, risolvendosi in una generica censura della decisione impugnata. Quanto alla ritenuta responsabilità in ordine al delitto di resistenza, il ricorrente ipotizza una minaccia precedente all'azione dei verbalizzanti oltre ad una azione di spontanea consegna dello stupefacente, elementi decisamente smentiti dalle sentenze di primo e secondo grado con cui il ricorrente non si confronta tentando di avvalorare una sequenza degli eventi con diretto, ma parziale, riferimento agli atti processuali, operazione in questa sede non consentita.

In ordine alla censura circa la applicata ritenuta recidiva, si osserva che nessuna censura (oltre al contenuto del titolo del paragrafo che riporta il motivo) viene rivolta alla parte della decisione che, facendo rinvio alla decisione di primo grado (pag. 3 e 4), ha messo in evidenza l'assenza di allegazioni che confutassero l'incidenza della stessa; rinvio operato alla decisione anche con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ordine alle quali preciso risulta il rilievo effettuato dal Giudice del gravame che ha messo in evidenza come nessun elemento fosse stato addotto a sostegno della richiesta; dato tanto più necessario in presenza di rilevata adeguata motivazione del giudice di primo grado che sulla quantificazione - per usare le parole della Corte di appello - della pena si era espressa con "estesa motivazione".

Dato esplicito con cui il ricorrente non si confronta, tanto da riportare risposte attribuite alla decisione della Corte di merito che non si rinvengono nel provvedimento impugnato ("pericolosità della condotta posta in essere e dal fatto che l'imputato era gravato da pregiudizi penal[i]). Deve, inoltre, osservarsi che l'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e possono essere escluse dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).

Esaustiva, pertanto, deve essere ritenuta la motivazione della Corte di merito che ha ritenuto non sussistenti elementi positivamente apprezzabili. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estenso