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Ordinanza — n. 43413/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on appeal judgment for insufficient motivation regarding penalty determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43413/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's claim regarding the penalty's determination was apodictically supported without sufficient argumentation. The lower court had recognized the continuity of crimes and set a minimum statutory sentence, which the appellate court did not adequately critique in its reasoning. Consequently, the court ruled that the lack of detailed motivation rendered the appeal inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the defect is not clearly and specifically demonstrated, as the lower court's reasoning, even if brief, must be sufficient to allow the parties to understand the decision's basis.

Parole chiave

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inadmissible appeal defect of motivation penalty determination continuity of crimes procedural law appellate judgment statutory minimum commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSSAID MOHAMED nato il 05/08/1995 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Teramo nei confronti di Moussaid Mohamed, in parziale riforma della sentenza appellata, riconosciuta la continuazione tra tutti i reati contestati, rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 11.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90,per aver illegalmente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish per oltre 500 grammi e resistenza e lesioni nei confronti dei pubblici ufficiali ex art. 337 e 582 cod. pen.

2. Il difensore di Moussaid Mohamed ricorre avverso detta sentenza deducendo vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo risulta apoditticamente sostenuto, senza alcuna articolazione che consenta di comprendere il vizio dedotto.La Corte di merito ha dato conto dell'accoglimento della richiesta di riconoscimentodel vincolo della continuazione in precedenza negato tra il delitto di cui al capo a) e quelli di cui ai capi b) e c), così applicando, in ragione dei criteri ex art. 133 cod. pen. una pena adeguata che si attesta sui minimi edittali, la cui individuata entità non è stata sottoposta a motivata ed articolata critica.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore Il Pres