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Ordinanza — n. 43383/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for containing only factual complaints and non-legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43383/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ruffo Alfonso against the Second Instance Court of Catanzaro inadmissible. The appellant argued regarding criminal liability and sentencing, but the court found these grounds insufficient for a legality proceeding. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the required legal arguments and consisted merely of factual complaints already reviewed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal in legality is inadmissible if it contains only factual complaints or arguments already examined by the court of first instance without new legal grounds.

Parole chiave

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appeal in legality inadmissibility factual complaints criminal procedure lack of legal grounds imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
3-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
3-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUFFO ALFONSO nato a CARIATI il 12/09/1983 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RITENUTO IN FA-n0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ruffo Alfonso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo - relativo alla ritenuta responsabilità penale - articola doglianze in punto di fatto e critiche meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-3, ove la Corte di appello espone gli elementi oggettivi dimostrativi della destinazione illecita della sostanza stupefacente detenuta); il secondo motivo si lamenta della determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p.p. 3-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. Il Consiglier stensore Il Pre