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Ordinanza — n. 43369/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it lacks statutory grounds for appeals against sentencing requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43369/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant failed to cite any of the specific statutory grounds required for challenging a sentencing request. The appellant argued a lack of motivation regarding statutory exemptions, but the court noted that only appeals concerning the expression of the accused's will, lack of correlation between request and sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty are admissible under the relevant code provisions. Consequently, the appeal was rejected without participation, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, seconda parte cod. proc. pen.: Appeals against sentencing requests are admissible only for specific statutory grounds; appeals lacking these grounds are inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissibility de plano sentencing request appeal statutory grounds requirement Cassation procedure rules procedural simplification abbandono del procedimento penale remissione della pena allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, seconda parte cod. proc. pen.
448, comma 2- bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod.
Art. 610, comma 1 cod. proc. pen.
448, comma 2- bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod.
Art. 611 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione sulla sussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 322 cod.
Art. 322 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione sulla sussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO CHEIK OUMAR nato il 30/08/1997 avverso la sentenza del 21/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOderte-~Fse-alle -parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Lo Cheikh Oumar impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni tre di reclusione ed euro 12.400 di multa in ordine ai delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 322 cod. pen.

2. Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione sulla sussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori di dette ipotesi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2- bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere relatore Il Pr