Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to adequate appellate court reasoning on non-punishability exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Blasi Andrea inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellate court had already provided adequate reasoning for rejecting the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code based on the theft's intensity and value. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellate court's reasoning adequately explains why statutory grounds for non-punishability do not apply, rendering further review unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BLASI ANDREA nato a ENNA il 13/02/1980 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna di Di Blasi Andrea per il furto di un flauto traverso; mentre ha escluso la circostanza aggravante della destrezza e proceduto alla conseguente rideterminazione della pena.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto che l'offesa non potesse connotarsi in termini di particolare tenuità (intensità del dolo, valore e caratteri del bene sottratto). Si tratta di motivazione adeguata, immune da vizi logici.
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elis t