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Ordinanza — n. 42991/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding alleged contribution to attempted theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42991/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Buonaiuto Guerino against the second-instance confirmation of his liability for attempted theft was declared inadmissible. The court found the appellant's complaints lacked the required specificity under criminal procedure law, as they merely expressed general grievances without substantively engaging with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific, requiring a concrete argumentative confrontation with the contested decision rather than generic complaints.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal criminal procedure attempted theft concurrent liability furto di lieve entità tentata truffa eccezione di buona fede

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
c), l'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
255568; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONAIUTO GUERINO nato a SARNO il 28/01/1969 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Buonaiuto Guerino ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 19/10/2020 con la quale la Corte di Appello di Salerno ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore per il reato di tentato furto di 3 anfore, sostenendo che non sarebbe chiaro il contributo offerto dall'imputato al reato eseguito dal Dondoti, unico ad essere sorpreso con la refurtiva.

2. Il ricorso è inammissibile, ex artt. 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono del tutto privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come intrinseca indeterminatezza delle doglianze, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, fondante, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c), l'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425;

Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, il difetto di specificità delle doglianze è duplice, essendo intrinsecamente indeterminato e privo di concreto confronto argonnentativo con la sentenza impugnata. Peraltro, la sentenza impugnata ha evidenziato che l'imputato è stato colto in flagranza mentre fungeva da 'palo', e manteneva la scala che il complice aveva utilizzato per sottrarre già due anfore antiche appoggiate nei pressi dello stabile, sicché alcun dubbio è proponibile in merito al contributo concorsuale dell'odierno ricorrente.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore