Cassation court dismisses appeal for evasion conviction due to lack of merit and failure to apply non-punishability cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for evasion and rejecting the claim of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The defense argued that the appellate court failed to apply the specific cause of non-punishability and denied generic mitigating circumstances, but the court found its reasoning sufficient based on the defendant's prior violation history. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court must conduct a complex joint evaluation of all case specifics regarding the conduct, culpability, and damage to determine the leniency of the offense, rejecting superficial arguments that ignore the defendant's prior violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABUEBEID SAID SHAABAN ABDALLA HASSAN nato il 15/12/1990 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23759/21 Abuebeid
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di evasione, e condannato alla pena di anni uno di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio della motivazione circa la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché con riguardo al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al diniego delle attenuanti generiche; che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che la Corte ha in tal senso evidenziato che non era ravvisabile l'occasionalità del fatto, dal momento che l'imputato era stato già diffidato pochi giorni prima a rispettare la misura in occasione di una precedente violazione; che l' apprezzamento di merito relativo al trattamento sanzionatorio, ivi compresa la impossibilità di riconoscere le attenuanti generiche è stato sinteticamente ma puntualmente argomentato dalla Corte d'appello con riferimento a specifici elementi fattuali; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere esten