Cassation court dismisses appeals for cannabis cultivation as generic and inadmissible in Italian criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeals filed by Salvatore Lo Bianco, Vincenzo Lo Bianco, and Vittoria Fileccia inadmissible. The appellants argued they were not involved in the crime or that the facts should be reclassified as minor offenses. The court rejected these claims because the appeals were generic, merely repeated the arguments from the second instance without critical engagement, and sought a re-evaluation of evidence prohibited at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals that merely repeat the arguments of the appealed judgment without critical engagement or new legal grounds are inadmissible as they seek a prohibited re-evaluation of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO BIANCO SALVATORE nato a PALERMO il 22/10/1994 LO BIANCO VINCENZO nato a PALERMO il 01/01/1993 FILECCIA VITTORIA nato a PALERMO il 13/04/1999 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Salvatore Lo Bianco, Vincenzo Lo Bianco e Vittoria Fileccia, con separati ricorsi, impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver coltivato, in concorso tra loro, piante di cannabis, da cui si sarebbero potute ricavare 12.544 dosi medie singole al consumo. Il primo e la terza denunciano:
1) l'insufficienza della motivazione nel suo complesso;
2) la violazione dell'art. 73, cit., sostanzialmente protestando la loro estraneità al reato e, al più, la loro semplice connivenza;
3) la violazione della legge penale, in relazione alla mancata riqualificazione del fatto come ipotesi lieve, ai sensi del comma 5 del citato art. 73;
4) il vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche. Vincenzo Lo Bianco propone le medesime censure, ad eccezione della seconda. La difesa della ricorrente Fileccia ha depositato memoria scritta, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
2. Tutti e tre i ricorsi - peraltro testualmente sovrapponibili, se non per l'esclusione del motivo sulla responsabilità per Vincenzo Lo Bianco, reo confesso - sono inammissibili, poiché generici e volti ad una rivalutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità. Essi, infatti, si risolvono sostanzialmente nella reiterazione dei motivi d'appello, senza alcun confronto critico con le argomentazioni utilizzate dalla sentenza impugnata per disattenderli, limitandosi a riproporre l'alternativa ricostruzione degli accadimenti specificamente e persuasivamente confutata dai giudici del gravame: il cui percorso logico, fondato sulla valutazione congiunta e coordinata di plurimi elementi di prova (videoriprese, dati dei tabulati telefonici, esiti di perquisizione), si presenta del tutto lineare.
3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ognuno, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
.1í Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Consigli re est