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Ordinanza — n. 42764/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds did not match statutory requirements for criminal appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42764/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant did not align with the specific statutory requirements for filing such a request. The appellant argued for a different sentencing outcome, but the court found these complaints fell outside the limited categories of legal errors permitted under the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court are strictly limited to specific grounds such as lack of correlation between the request and the judgment or illegal sentencing; appeals based on other substantive disagreements regarding the application of the law or facts are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory grounds requirement correlation request judgment procedural costs award fine fund payment motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Art. 444, cod. proc. pen.
Oueslati Medi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art.
Art. 129, cod. proc. pen.
Egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen..
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUESLATI MEDI (ALIAS SADAWI WALID) nato il 02/11/1984 avverso la sentenza del 07/05/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Oueslati Medi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen..

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che le doglianze rappresentate dal ricorrente non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il