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Ordinanza — n. 42589/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for voluntary injury as lower court correctly addressed aggravating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42589/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court properly addressed the contested aggravating circumstance. The appellant argued for a violation of reasoning regarding the aggravating factor, but the appellate court had already examined the specific injury sustained by the victim. The supreme court found the objection unfounded because the lower judge correctly understood the issue and provided a coherent response.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning coherently addresses the alleged defect in the aggravating circumstance without manifestly ignoring the specific facts presented by the parties.

Parole chiave

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inadmissible appeal voluntary injury aggravating circumstance manifestly unfounded procedural inadmissibility lesione al polso lesioni gravi lesione al piede

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.
Art. 616 c.p.p.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELASHMAWY ELSAYED ABD EL KAREM ASHMAWYE MOHAMED nato il 19/08/1972 avverso la sentenza del 27/11/2014 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia confermava la condanna di Elashmawy Elsayed Abd El Karem Ashmawye Mohamed per il reato di lesioni volontarie gravi.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante.

3. Il ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato, atteso che con l'atto d'appello era stata contestata la configurabilità dell'aggravante contestata in relazione alla concreta lesione riportata dalla persona offesa. Il giudice dell'appello ha dunque correttamente compreso l'oggetto della doglianza e la sua risposta risulta coerente all'obiezione sollevata.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00