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Ordinanza — n. 42581/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible challenges to fact-finding and evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42581/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the recognition of non-punishability and leniency, but the Court held that challenges regarding the reconstruction of facts and the evaluation of evidence belong exclusively to the trial judge. Consequently, the Court rejected the appeal because the lower court's reasoning was based on sound inferences and shared experience.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 2, c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against judgments are inadmissible if they concern the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of material proof, as these matters fall within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal fact reconstruction evidence evaluation non-punishability court of first instance sanzioni penali pagamento dell'ammenda revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. ed alla commisurazione della pena.
Art. 609, comma 2, c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 131-bis c.p
Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
articolo 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI LORENZO nato a OSIMO il 19/08/1993 avverso la sentenza del 12/04/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona, esclusa l'aggravante originariamente contestata, confermava la condanna di Simonetti Lorenzo per il reato di furto.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. ed alla commisurazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ronn 20/1