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Ordinanza — n. 42556/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming sentencing error, ruling judicial discretion under Art. 133 c.p. is reviewable only for arbitrariness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42556/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Dragica Beltrame inadmissible, upholding the lower court's sentencing decision. The appellant argued for a different penalty, but the court affirmed that judges have discretionary power to apply sentencing criteria under Article 133 of the Penal Code. The court ruled that such discretion is only subject to cassation review if it results in pure arbitrariness or illogical reasoning, which was not demonstrated here.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; Art. 62-bis c.p.; The exercise of judicial discretion in sentencing is reviewable by the Supreme Court only when it constitutes pure arbitrariness or illogical reasoning, not merely when the outcome differs from the appellant's expectations.

Parole chiave

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judicial discretion sentencing Italian Penal Code cassation review standards sentencing arbitrariness discretionary power limits asserzione difendibile caso poco grave corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
Art. 62-bis c.p.
In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
d.l. 23 maggio 2008, n. 2002
operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L.
L. 24 luglio 2008, n. 125
2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p.
art. 62-bis c.p
In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p.
art. 133 c.p
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015
Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez.
sez. 4 n. 44815 del 23/10/2015
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRAME DRAGICA nato a CREMONA il 27/07/1989 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 153)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Dragica Beltranne avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è inammissibile. In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Cons