Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42546/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attempted theft due to lack of material object impossibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42546/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Roberto Troiano's appeal against the Bologna Court of Appeal inadmissible, ruling the lower judgment properly motivated. Troiano argued for non-punishment due to the absence of the stolen object, but the court found the object's absence was merely temporary rather than absolute. Consequently, the court affirmed that the crime of attempted theft was established because the object's non-existence was not impossible at the time of the act.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 50, comma 1, n. 1 c.p.; Art. 51 c.p.: The non-punishment for attempted theft due to the non-existence of the material object applies only when such non-existence is absolute and original, not when it is merely temporary or accidental.

Parole chiave

Generato dall'IA
attempted theft material object non-punishment in rerum natura ex ante prognosis impossibility inadmissible appeal delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 50, comma 1, n. 1 c.p.
Art. 51 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 16499 del 08/11/2018
Sez. 3, n. 16499 del 08/11/2018 - dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROIANO ROBERTO nato a NAPOLI il 28/01/1981 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 108)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Roberto Troiano avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di tentato furto di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. La doglianza proposta è manifestamente infondata, posto che, in tema di tentativo, la non punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto materiale del reato può ricorrere solo quando detta inesistenza sia "in rerum natura" ovvero assoluta e originaria, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che, in quel contesto di tempo, la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non anche quando la sua assenza sia puramente temporanea e accidentale.

In particolare, il giudizio sull'inesistenza dell'oggetto materiale deve essere svolto con prognosi "ex ante", sì che il giudice deve porsi nella stessa condizione in cui si sia trovato l'agente ed escludere, in relazione alle concrete circostanze e alle maggiori conoscenze dell'agente stesso, la sussistenza del reato soltanto quando la sussistenza dell'oggetto fosse improbabile nel momento di commissione dell'azione (cfr. Sez. 3, n. 16499 del 08/11/2018 - dep. 2019, Rv. 275569 - 01), evenienza pacificamente non ricorrente nel caso di specie. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C