Italian court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation under Article 133 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Davide Buonanno inadmissible, upholding the lower court's sentencing decision. Buonanno argued that the sentencing was flawed, but the court reaffirmed that applying Article 133 of the Penal Code is sufficient for the judge to exercise discretion. The court ruled that sentencing evaluations are only reviewable in cassation if they result in mere arbitrariness or illogical reasoning, which was not found here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The exercise of sentencing discretion under Article 133 of the Penal Code is reviewable in cassation only when it constitutes mere arbitrariness or illogical reasoning, not merely because the judge did not explicitly detail every evaluative criterion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONANNO DAVIDE nato a NAPOLI il 09/04/1994 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Davide Buonanno avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il dl. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai finì della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consi9jr&estensore I