Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42519/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds under Art. 448 c.p.p. and insufficient sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42519/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because it lacked valid grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a sentence of agreement, but the Court found the lower court had properly addressed all required elements including legal qualification and sentencing balance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences of agreement are inadmissible unless based on the defendant's expressed will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and the lower court must provide sufficient motivation regarding the agreement's elements and sentencing balance.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentences of agreement cassation appeal grounds legal qualification error procedural inadmissibility procedural costs accusa penale responsabilità penale dei minori promozione dell'accusa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 c.p.p.
Il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Celeste avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è inammissibile.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Inoltre, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 444 c.p
Il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Celeste avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p.
articolo 129 c.p
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un. 27 settembre 1995, Serafino
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELESTE FRANCESCO nato a NAPOLI il 25/09/1994 avverso la sentenza del 26/11/2020 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAC:dato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

8)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Celeste avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è inammissibile. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Sez. Un.27 settembre 1995, Serafino), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 c.p.p.).

Inoltre, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». La pena - nella specie - è stata applicata nella misura richiesta e la valutazione in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata, con la declaratoria della correttezza della qualificazione del fatto.

Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Cons re estensore Il Pr