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Ordinanza — n. 42392/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for false testimony; court rejected drunkenness and acquaintance defenses as insufficient to negate intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42392/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for false testimony. The appellant argued he was intoxicated and known to the officers, claiming no motive to lie, but the court found multiple factual errors and insolent remarks proved deliberate intent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay fines and legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 496 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court may reject an appeal against a conviction for false testimony when the appellant's defenses of intoxication or prior acquaintance with authorities fail to demonstrate a lack of intent or logical inconsistency in the judge's assessment of the multiple falsehoods and insolent conduct.

Parole chiave

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false testimony conviction intoxication defense rejection acquaintance with officers lack of intent analysis inadmissible cassation appeal false generalities insolent remarks evidence falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 496 cod. pen.
- che la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Raffelli Andrea per il reato di cui all'art. 496 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 496 cod. pen
- che la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Raffelli Andrea per il reato di cui all'art. 496 cod.
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAFFELLI ANDREA nato a SONDRIO il 02/03/1991 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Raffelli Andrea per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. Il ricorrente insiste, invero, sul fatto che l'imputato era ubriaco e sul fatto che era conosciuto da uno degli operanti, sicché non aveva interesse a dichiarare il falso. Si tratta, però, di argomenti su cui i giudici di merito hanno fornito puntuale risposta, rilevando che le falsità furono molteplici, non limitate al cognome, ma anche alla data di nascita e al luogo di residenza, sicché non potevano essere frutto di una errata scansione delle sillabe e delle cifre, e che furono accompagnate da parole insolenti nei confronti degli agenti, chiaramente rivelatrici di una volontà di contrapposizione all'operato di questi ultimi.

Quanto alla conoscenza dell'imputato, avuta dagli agenti, non si tratta di un elemento idoneo a rendere illogica la valutazione del giudicante, sia perché si trattava — come rilevato dal giudicante — di conoscenza parziale e superficiale, sia perché non si tratta di elemento idoneo, di per sé, ad escludere la coscienza e volontà del fatto, essendo del tutto imprescrutabili le ragioni per cui Raffelli si risolse a fornire false generalità; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'11/10/2021 Il Coi l'e r. , te sore Il Presidente (An o e4pn