Italian Court dismisses criminal appeal for assault as defense claims were unfounded and legally inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for self-defense and provocation, claiming the victim did not attack his wife, but the court found no evidence of an initial assault. Consequently, the court ruled that self-defense was impossible against a defeated opponent who continued striking while on the ground.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassazione holds that an appeal is inadmissible when manifestly unfounded, as the lower court's exclusion of self-defense based on the absence of an initial attack and the continued nature of the assault is legally correct.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAROZZI LIONELLO nato a ANZOLA DELL'EMILIA il 26/09/1953 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; RITENUTO IN FATI-0 - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Tarozzi Lionello per il reato di lesioni personali in danno di Corazza Fabio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della legittima difesa e della provocazione, al trattamento sanzionatorio, alla prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato sotto tutti i profili dedotti, in quanto: - non sussiste nessuna incongruenza nel richiamare la motivazione della sentenza di primo grado e diffondersi, poi, nella valutazione delle risultanze istruttorie. Tale modus procedendi rivela solo lo scrupolo della Corte d'appello nell'esame delle deduzioni difensive e non è segno di nessun vizio; - la legittima difesa è stata esclusa perché tutti i testi presenti hanno escluso che Corazza avesse aggredito la moglie dell'imputato.
In ogni caso, la Corte d'appello ha spiegato — più che chiaramente e correttamente - che nessuna difesa legittima è configurabile nei confronti di un avversario debellato, che l'imputato continuò a colpire anche mentre era a terra. Tanto, addirittura a prescindere dalla credibilità riconosciuta alla persona offesa, atteso che l'accaduto è stato ricostruito sulla base delle testimonianze di testi estranei e della documentazione medica prodotta, oltre in base alla affermazioni dello stesso imputato; - la provocazione è stata esclusa per gli stessi motivi di cui sopra (non v'è nessuna prova di aggressione nei confronti della moglie dell'imputato).
Irritualnnente, pertanto, il ricorrente insiste nella tesi sostenuta in giudizio, atteso che la stessa è stata puntualmente esaminata e disattesa; - il riconoscimento di attenuanti equivalenti alla recidiva conferma l'applicazione di detta aggravante soggettiva, come messo in chiaro dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite, richiamate in ricorso; - legittimamente è stata esclusa la prescrizione del reato, stante il riconoscimento della recidiva, nemmeno contestata con i motivi di gravame.ILA Nessun obbligo aveva la Corte d'appello di motivare intorno all'applicazione della recidiva, stante l'inerzia dell'appellante sul punto; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'11/10/2021 Il CorUliy st