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Ordinanza — n. 42363/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; appellant failed to address trial court's reasoning on voluntary injury charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42363/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Punis Gabriele against the Bologna Court of Appeal's decision to reject his appeal on grounds of genericity. Punis argued that the lower court violated procedural articles regarding the necessity of specific grounds for inadmissibility, but the court found his appeal merely requested a better balance of circumstances without engaging with the trial court's detailed reasoning. Consequently, the appeal was deemed manifestly unfounded due to its lack of necessary specificity, resulting in the rejection of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591, 601, 610, 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the necessary specificity required by law; a generic request for a more favorable balancing of circumstances without addressing the trial court's reasoning fails to meet the conditions for admissibility under Article 601.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specificity voluntary injury charges de plano procedure procedural violation abbandono per lesioni personali violazione grave delle norme della circolazione lesioni gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 127 c.p.p.
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
pen., che prescrive la citazione a giudizio dell'imputato "fuori dei casi previsti dall'art. 591"; il che significa che, in caso di inammissibilità dell'impugnazione, il giudice dì'appello adotta la procedura cd.
Art. 610 c.p.p.
Quanto al rito, non conferente è il richiamo, contenuto in ricorso, all'art. 610 cod.
Art. 601 c.p.p.
In appello soccorre, invece, l'art. 601 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 610 cod. proc. pen
Quanto al rito, non conferente è il richiamo, contenuto in ricorso, all'art. 610 cod. proc. pen., che riguarda il giudizio di cassazione.
art. 601 cod. proc. pen
In appello soccorre, invece, l'art. 601 cod. proc. pen., che prescrive la citazione a giudizio dell'imputato "fuori dei casi previsti dall'art.
articolo 616 cod.proc.pen
de plano; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUNIS GABRIELE nato a BOLOGNA il 15/02/1973 avverso l'ordinanza del 07/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Bologna ha ritenuto inammissibile, per genericità, l'appello proposto da Punis Gabriele avverso la sentenza di prima cura, che l'aveva condannato per lesioni personali volontarie; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione degli artt. 127, 581, 591 e 610, comma 5/bis, cod. proc. pen. per essere stata pronunciata l'inammissibilità de plano, nonché degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. per essere stata pronunciata l'inammissibilità in assenza delle condizioni di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto l'appello mancava, effettivamente, della necessaria specificità. L'appellante si era limitato infatti, a richiedere un più favorevole bilanciamento delle circostanze senza confrontarsi minimamente con la motivazione del Tribunale, che aveva ampiamente e logicamente argomentato sul punto. Quanto al rito, non conferente è il richiamo, contenuto in ricorso, all'art. 610 cod. proc. pen., che riguarda il giudizio di cassazione. In appello soccorre, invece, l'art. 601 cod. proc. pen., che prescrive la citazione a giudizio dell'imputato "fuori dei casi previsti dall'art. 591"; il che significa che, in caso di inammissibilità dell'impugnazione, il giudice dì'appello adotta la procedura cd. de plano; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2021 Il Consigli:. e stensore Il Presidente (An g I i 1) E P0