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Ordinanza — n. 42322/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments challenging conviction without merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42322/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ghadrane Morad inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Morad argued against the finding of intentional resistance and voluntary injuries, claiming the lower court's reconstruction was flawed. The court rejected these generic submissions, noting they sought a substantive review of the verdict rather than addressing procedural grounds, and upheld the conviction based on the established facts of the altercation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if the grounds raised are merely generic attempts to solicit a different substantive evaluation of the conviction, rather than presenting specific procedural defects or legal errors that justify a new trial.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection substantive review prohibition court costs award procedural defect requirement sanzione penale reato grave di stupefacenti recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHADRANE MORAD nato a KHOURIGBA( MAROCCO) il 24/10/1994 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ghadrane Morad ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/6/2020, di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 19/4/2019 per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 e agli artt. 337, 582, 585 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni volte a contestare il dolo di resistenza e la volontarietà delle lesioni sono generiche e volte a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte della non illogica ricostruzione della Corte, incentrata sul fatto che il ricorrente, dimenandosi, aveva dato luogo ad una colluttazione, spingendo l'ass. Pio, che era caduto a terra. Relativamente al giudizio di comparazione tra circostanze il motivo inerisce al merito e non può dirsi consentito, avendo la Corte formulato una valutazione non arbitraria, incentrata sulla recidiva e sulla propensione alla violenza palesata dal ricorrente nel corso della vicenda.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ma,inno Riciarell