Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments challenging conviction without merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ghadrane Morad inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Morad argued against the finding of intentional resistance and voluntary injuries, claiming the lower court's reconstruction was flawed. The court rejected these generic submissions, noting they sought a substantive review of the verdict rather than addressing procedural grounds, and upheld the conviction based on the established facts of the altercation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if the grounds raised are merely generic attempts to solicit a different substantive evaluation of the conviction, rather than presenting specific procedural defects or legal errors that justify a new trial.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHADRANE MORAD nato a KHOURIGBA( MAROCCO) il 24/10/1994 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ghadrane Morad ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/6/2020, di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 19/4/2019 per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 e agli artt. 337, 582, 585 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni volte a contestare il dolo di resistenza e la volontarietà delle lesioni sono generiche e volte a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte della non illogica ricostruzione della Corte, incentrata sul fatto che il ricorrente, dimenandosi, aveva dato luogo ad una colluttazione, spingendo l'ass. Pio, che era caduto a terra. Relativamente al giudizio di comparazione tra circostanze il motivo inerisce al merito e non può dirsi consentito, avendo la Corte formulato una valutazione non arbitraria, incentrata sulla recidiva e sulla propensione alla violenza palesata dal ricorrente nel corso della vicenda.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ma,inno Riciarell