Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise particular leniency argument in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Mercuri Daniele inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his conviction for the crime of 'Palermo' under Article 385 of the Penal Code. The court rejected the claim because the argument regarding the particular leniency of the offense was not raised during the appellate proceedings and lacked a factual comparison with the lower court's reconstruction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal based on the particular leniency of the offense is inadmissible if not raised in the second instance judgment without a factual comparison with the lower court's reconstruction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCURI DANIELE nato a MARIANO COMENSE il 02/02/1990 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Mercuri Daniele ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 10/2/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale di Como il 25/7/2019 per il reato Palermo il 12/7/2019 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto incentrato sul tema della particolare tenuità del fatto, non dedotto nel giudizio di appello e comunque in questa sede assertivamente prospettato, senza alcun confronto con la concreta ricostruzione operata dai Giudici di merito.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presid