Italian Court dismisses appeal against prison sentence increase for unified crimes due to lack of arbitrariness claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought to challenge the sentencing increase for unified crimes without alleging arbitrariness. The appellant argued for a different assessment of the sanction, but the lower court had already determined the increase within reasonable limits based on the offender's personality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 81 cod. pen.: An appeal against a sentence increase for unified crimes is inadmissible if it fails to demonstrate specific grounds of arbitrariness in the judicial evaluation of the offender's personality and the overall factual context.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESFIN DANIELE nato a MILANO il 17/08/1996 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; — 3
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRMO 1. Mesfin Daniele ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 26/2/2021 della Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato, rideterminando la pena, quella del Tribunale di Milano del 19/6/2018, con cui è stata pronunciata condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a suffragare una alternativa e non consentita valutazione di merito, inerente al trattamento sanzionatorio, in assenza dell'individuazione di profili di arbitrarietà della pena irrogata, in particolare con riferimento all'aumento per i reati unificati ex art. 81 cod. pen., che la Corte ha determinato in misura comunque contenuta, nel quadro di una valutazione complessiva del fatto e della personalità del ricorrente.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Preside