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Ordinanza — n. 42268/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and reiterative regarding necessity defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42268/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Assadi Najat inadmissible, ruling it generic and reiterative. The appellant argued for a necessity defense under Article 54 of the Penal Code, claiming lack of alternative housing due to having children. The court held that the lower court correctly applied established jurisprudence requiring specific proof of special conditions of necessity, transitoriness, and urgency, which were not substantiated in this appeal.

Regesto Legislator

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Art. 54 c.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic and reiterative, failing to deduce specific facts regarding the special conditions of necessity required to invoke the defense under Article 54 of the Penal Code.

Parole chiave

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necessity defense generic appeal reiterative argument Article 54 CP inadmissible appeal stato di bisogno asilo familiare diritto a condizioni minime d'esistenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSADI NAJAT nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 12/04/2021, confermava, la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 04/07/2018, nei confronti di ASSADI NAJAT in relazione al reato di cui all' art. 633 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, sussistendo la scriminante di cui all'art.54 CP. Il ricorso è inammissibile perché generico e reiterativo. La Corte territoriale ha adeguatamente spiegato che la condivisa giurisprudenza di legittimità subordina il riconoscimento della scriminante in parola alla ricorrenza di speciali condizioni di necessità, transitorietà e urgenza che non consentano il ricorso ad alternative sistemazioni abitative.

E con il ricorso non si deduce nulla di specifico al riguardo, se non la circostanza della presenza di prole, argomento legittimamente giudicato inidoneo, ex se, ad integrare gli estremi dell'invocata scriminante. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere S EFA