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Ordinanza — n. 41956/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible for alleging sentencing criteria violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41956/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The appellant argued the trial court violated sentencing criteria and failed to explain why immediate acquittal was inappropriate. The court ruled that such arguments are excluded from cassation review when challenging a plea bargain decision.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they allege violations of sentencing criteria or lack of motivation regarding immediate acquittal, as these grounds are expressly excluded by law.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissibility cassation sentencing criteria violation immediate acquittal procedural exclusion diritto di sciopero motivi di cassazione protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 133 cod. pen.
309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di tenere conto di tutti i criteri fissati dall'art. 133 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
per la determinazione della pena e omesso di spiegare le ragioni per l'inapplicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
20000/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Catania disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti di Natale Platania in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 133 cod. pen
309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di tenere conto di tutti i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
per la determinazione della pena e omesso di spiegare le ragioni per l'inapplicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLATANIA NATALE nato a CATANIA il 11/04/1986 avverso la sentenza del 29/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIA(dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20000/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Catania disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti di Natale Platania in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di tenere conto di tutti i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena e omesso di spiegare le ragioni per l'inapplicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la determinazione della pena o la mancanza di motivazione circa l'assenza dei presupposti per un immediato proscioglimento nel merito; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consiiierfetensore Il Preside Er le Ap ile Anna Crist