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Ordinanza — n. 41926/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grievances and non-allowed factual challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41926/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Stefano Ganci inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Ganci challenged a second-instance confirmation of his conviction for attempted rape, arguing legal violations and reasoning flaws regarding Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, noting that the grievances were generic and constituted impermissible factual re-interpretations rather than valid legal challenges.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be based on specific legal violations or reasoning defects; generic grievances or alternative factual readings of the lower court's findings render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grievances factual re-interpretation Article 131-bis attempted rape Cassazione procedural costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 334 cod. pen.
19647/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado del 16 marzo 2018 con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato Stefano Ganci in relazione al reato di cui all'art. 334 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 334 cod. pen
19647/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado del 16 marzo 2018 con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato Stefano Ganci in relazione al reato di cui all'art. 334 cod.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANCI STEFANO nato a PALERMO il 31/05/1976 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 19647/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado del 16 marzo 2018 con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato Stefano Ganci in relazione al reato di cui all'art. 334 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge, in relazione agli artt. 334 e 131-bis cod. pen., e il vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze, in parte generiche, che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge (intesa come erronea interpretazione delle norme applicate ovvero come erroneo riconoscimento della operatività in relazione ad un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie), né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stata la decisione di esclusione della applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. basata su una valutazione congiunta dei criteri di legge; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 ) Il Consiglie s