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Ordinanza — n. 41909/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging asset confiscation without alleging legal qualification error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41909/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Giovanni Paoloni's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Paoloni argued that the confiscation of seized funds was unlawful because the illegal origin of the money was not proven. The court rejected this claim because the appeal did not allege an error in the legal qualification of the facts, which is a mandatory requirement for admissibility under the relevant criminal procedure code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it challenges only the confiscation of assets without alleging an error in the legal qualification of the facts, as the law restricts appeals to specific grounds such as legal qualification errors.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility asset confiscation challenge legal qualification error criminal procedure code procedural costs award confisca dei proventi di reato appropriazione indebita di fondi pena di recesso

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che Giovanni Paoloni, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che Giovanni Paoloni, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod.
artt. 110 cod. pen
pen., gli ha applicato su richiesta, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLONI GIOVANNI nato a ROMA il 22/08/1989 avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; ) udita larelazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 19174/21 Paoloni

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Giovanni Paoloni, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla confisca del denaro in sequestro, dal momento che non è provata la illecita provenienza della somma; che i motivi di ricorso sono inammissibili perché non consentiti dalla legge, atteso che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: ipotesi tipiche, queste, nelle quali, all'evidenza, le doglianze del ricorrente non rientrano, tenuto conto della contestazione di cui al comma 1 della norma incriminatrice; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente