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Ordinanza — n. 41880/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic complaint and lack of specific arguments regarding sentencing and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41880/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision to exclude recidivism and reduce the sentence, arguing for the application of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first complaint was too generic and failed to engage with the appellate court's detailed reasoning, while the second complaint lacked specific grounds to challenge the factual criteria used for sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 60, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the complaint is generic and does not measure itself against the appellate court's specific reasoning, or if it fails to provide specific grounds to challenge the factual criteria applied in the sentencing decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint generic mitigating circumstances recidivism exclusion sentencing criteria imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 60, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO MICHELE nato a BITONTO il 17/03/1973 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 32t n. 18851/21 Rizzo

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari, riformava, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 escludendo la recidiva e rideterminando la pena in mesi otto di reclusione ed euro 1200,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di responsabilità e la violazione di legge circa il trattamento sanzionatorio con specifico riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche; che la prima doglianza è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento alle modalità di custodia della sostanza stupefacente e al rinvenimento di bustine vuote atte al confezionamento di singole dosi; che sia l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio, sia i criteri che hanno sostenuto la negata applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello con riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pres,jdeite Maria Silvia Gio