Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding resistance crime elements and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's finding of resistance lacked factual basis and incorrectly denied generic mitigating circumstances while recognizing recidivism. The court rejected these claims as generic because the lower courts provided a logical and detailed argumentative framework supporting their decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 99 comma 4 c.p.: The cassation appeal is inadmissible if the complaint is generic and fails to measure itself with the merit assessments scrutinized by the courts of first and second instance, which are not required to consider all favorable or unfavorable elements but only those deemed decisive.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTIA PIETRO nato a TERMINI IMERESE il 14/10/1949 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 18747/21 Mantia
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Palermo riformava, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di resistenza, ritenuta la recidiva ex art. 99 comma quarto, cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione, rideterminandola in mesi dieci di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione poiché la condotta non avrebbe concretizzato gli elementi costitutivi della contestata fattispecie di resistenza, nonché la violazione di legge quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al riconoscimento della contestata recidiva; che la prima doglianza è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo; che parimenti generica è la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio, dal momento che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19 marzo 2014, Lule, Rv. 259899); che, quanto alla recidiva, entrambi i giudici del merito hanno sottolineato che i plurimi e gravi precedenti sottolineano la pervicacia criminale del ricorrente; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il C