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Ordinanza — n. 41711/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding demolition order prescription, ruling it is an administrative sanction, not a criminal penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41711/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the applicant's arguments. The applicant argued that the demolition order should be subject to criminal prescription under Article 173 of the Code of Criminal Procedure, claiming it functions as a criminal penalty. The court rejected this, affirming that demolition orders are administrative sanctions with restorative purposes rather than punitive ones, thus excluding the application of criminal prescription rules. Consequently, the request for suspension was also dismissed because the applicant failed to submit a request for building regularization, precluding any judicial evaluation of potential incompatibility.

Regesto Legislator

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Art. 173 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The demolition order for illegal structures constitutes an administrative sanction with restorative purposes, excluding criminal prescription; suspension requires a subsequent request for regularization to assess administrative incompatibility.

Parole chiave

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administrative sanction criminal prescription demolition order illegal construction building regularization Cassation inadmissibility urban planning law restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 173 cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Aureliano Andrea Giuseppe, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo la violazione della legge penale in relazione alla prescrizione dell'ordine medesimo ex art. 173 cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 31, comma 9 d.P.R. 380/01
Come delineata dalla vigente disciplina urbanistica, l'ambito della quale l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo impartito dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9 d.P.R.
Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale
art. 173 cod.proc.pen
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Aureliano Andrea Giuseppe, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo la violazione della legge penale in relazione alla prescrizione dell'ordine medesimo ex art. 173 cod.proc.pen.
art. 31, comma 9 d.P.R. 380/01
Come delineata dalla vigente disciplina urbanistica, l'ambito della quale l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo impartito dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9 d.P.R.
art. 173 cod.pen
49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv 265540) con la conseguenza che non trova applicazione l'art. 173 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30406 del 08/04/2016 Bianca
Sez. 3, n. 35052 del 10/03/2016 De Luca
Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 Delorier
Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015
Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014 Russo
Sez. 3, ord. n. 25212 del 18/01/2012
29638), avendo, il giudice dell'esecuzione, l'obbligo di revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili (Sez. 3, ord. n. 25212 del 18/01/2012 Rv.
Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010 P.G. in proc. Petrone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURELIANO ANDREA GIUSEPPE nato a PATERNO' il 27/06/1981 avverso l'ordinanza del 11/05/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; tot

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'ordinanza impugnata in epigrafe, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca/sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui alla sentenza del Tribunale di Catania, sez. dist. di Belpasso in data 10/07/2009, irrevocabile.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Aureliano Andrea Giuseppe, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo la violazione della legge penale in relazione alla prescrizione dell'ordine medesimo ex art. 173 cod.proc.pen. in dipendenza della sua qualificazione quale sanzione penale secondo la giurisprudenza CEDU, e il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione anche in assenza di domanda di concessione in sanatoria.

3. Il ricorso è inammissibili attesa la manifesta infondatezza dei motivi. Manifestamente infondato è primo motivo di ricorso perché in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che ha escluso la natura di sanzionale penale dello stesso alla luce della giurisprudenza di matrice convenzionale. Come delineata dalla vigente disciplina urbanistica, l'ambito della quale l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo impartito dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9 d.P.R. 380/01, si colloca, a chiusura di una complessa procedura amministrativa finalizzata al ripristino dell'originario assetto del territorio alterato dall'intervento edilizio abusivo, e muovendo proprio dalla finalità ripristinatoria che ne esclude quella punitiva, è stata riaffermata la natura di sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione, misura che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, e configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio ed ha carattere reale.

Tali caratteristiche dell'ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità alla nozione convenzionale di "pena" elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU, ostandovi non la qualifica giuridica data dalla giurisprudenza, ma l'assenza di finalità punitiva, (da ultimo Sez. 3, n. 30406 del 08/04/2016 Bianca; Sez. 3, n. 35052 del 10/03/2016, De Luca, (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv 265540) con la conseguenza che non trova applicazione l'art. 173 cod.pen. in tema di prescrizione della pena. Parimenti manifestamente infondato è il vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione in assenza di presentazione di domanda di permesso a costruire in sanatoria non rilevando, come correttamente osservato dal Giudice, la situazione fattuale dell'inserimento della costruzione abusiva in luogo a forte densità abitativa da cui il presumibile rilascio del permesso a costruire in sanatoria, valutazione preclusa in assenza di presentazione di domanda di rilascio di concessione edilizia in sanatoria.t Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di reati edilizi, la revoca/sospensione dell'ordine di demolizione (e anche di rimessione in pristino), possa essere disposto dal giudice dell'esecuzione previo accertamento di una situazione (presentazione di istanza di condono o provvedimento stesso) che lo renderebbero incompatibile (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Rv 2156763).

In presenza di un'istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto a un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare:

a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento;

b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (ex plurimis, Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212; Sez. 3, n. 11149 del 7 dicembre 2011; Sez. 4, 11 ottobre 2011, n. 44035; Sez. 3, 7 luglio 2011, n. 36992; Sez. 3, 21 giugno 2011, n. 29638), avendo, il giudice dell'esecuzione, l'obbligo di revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili (Sez. 3, ord. n. 25212 del 18/01/2012 Rv. 253050; Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, P.G. in proc. Petrone, Rv. 247791). Tutto ciò premesso, in assenza di domanda di concessione in sanatoria è preclusa qualsiasi valutazione da parte del giudice al fine della eventuale incompatibilità dell'ordine medesimo.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da' ric:orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso