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Ordinanza — n. 41696/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic complaints and lack of specific arguments regarding sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41696/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a reduced sentence based on generic grievances regarding sentencing methodology and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as unfounded and generic, noting that the lower court correctly applied the statutory minimum after declaring the crime prescribed, and that the appellant failed to provide specific elements for the alleged mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if based on generic and unfounded complaints, particularly when the appellant fails to specify the positive elements required to substantiate a claim for mitigating circumstances or to challenge the sentencing calculation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint sentencing reduction mitigating circumstances prescription of crime procedural costs Cassa delle ammende pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 366 c.p.p.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
Art. 62-bis c.p.
Dall'altro canto, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDELLI PIETRO nato a BERNAREGGIO il 30/05/1952 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; •

RITENUTO IN FATTO

1. - La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, previa dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione in relazione al capo B) in relazione alle fatture n. 121, 132, 174, 320, ha rideterminato la pena con riferimento alla emissione della fattura n. 507 per operazioni inesistenti, nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata ed anche generica, avendo la Corte d'appello rideterminato la pena, per effetto della dichiarazione di prescrizione del reato, nella misura del minimo edittale. A fronte di ciò la difesa lamenta in via del tutto generica il vizio di motivazione sulla dosimetria della pena. Quanto al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione, il ricorso neppure si confronta non indicando quali elementi positivi avrebbero dovuti essere valutati a tal fine.

Dall'altro canto, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01).

4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 1 ))1 Così deciso in Roma, 1'08 ottobre 2021 Il Consig nsore