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Ordinanza — n. 41677/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was signed personally by the defendant rather than by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41677/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was signed personally by the defendant, Ramadan Madin, instead of by a qualified defense attorney authorized to appear before the court. The lower court had applied a two-year prison sentence based on charges of theft and fraud, but the procedural defect in filing the appeal rendered the merits irrelevant. Consequently, the court ordered the defendant to pay the procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if signed personally by the defendant rather than by a qualified defense attorney, resulting in a condemnation to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal signature by defendant qualified defense attorney requirement procedural costs condemnation Cassa delle Ammende fine diritto a un difensore permesso di promuovere un procedimento penale censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 110, 624, 625 n. 2, 5, 7 cod. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato comma 55, legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.
Legge n. 103 del 2017
pen., come modificato comma 55, legge n. 103 del 2017.
art. 444 cod. proc. pen
art. 613 cod. proc. pen
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato comma 55, legge n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Giulio, Rv. 277695
L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Giulio, Rv. 277695).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMADAN MADIN nato il 07/09/1992 avverso la sentenza del 09/04/2019 del TRIBUNALE di TIVOLIsto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 09/04/2019 il Tribunale di Tivoli in composizione monocratica, recependo l'accordo delle parti applicava a it))amadan Madin, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione in relazione al rato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5, 7 cod. pen., in San Cesareo il 30/07/2018.

L'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato comma 55, legge n. 103 del 2017. L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Giulio, Rv. 277695). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Componente estensore Il Presidente