Italian Supreme Court dismisses appeal as facts are within trial court's exclusive domain.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's factual findings on the defendant's liability were within the exclusive domain of the trial judge. The appellant argued for a violation of law regarding the victim's testimony and medical certification, but the court held that re-evaluating these elements constitutes a breach of the limits of the admissibility review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The admissibility review cannot re-examine factual elements established by the trial court, reserving their evaluation exclusively to the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO IULIANO nato in SVIZZERA il 21/01/1976 avverso la sentenza del 19/12/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. che aveva ritenuto Iuliano Russo colpevole dei delitti di minaccia grave e di lesioni personali al medesimo ascritti, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per i reati contestatigli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come dovesse ritenersi attendibile la deposizione della persona offesa (di per sé sola sufficiente a pervenire ad una declaratoria di penale responsabilità) sia in ordine alla minaccia ricevuta sia in ordine alla lesioni patite, riscontrate anche, queste ultime, dalla prodotta certificazione medica. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Edu