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Sentenza — n. 41603/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for insurance seal forgery as the offense was abolished by new decree law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41603/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting the defendant for insurance seal forgery without remanding the case. The defendant argued for a suspended sentence, but the court found the conviction invalid because the specific offense was removed from the penal code by a new decree law effective in 2016. Consequently, the court ruled that since the act is no longer a crime, the original conviction must be erased entirely.

Regesto Legislator

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Art. 477, 482 cod. pen.; Art. 489 cod. pen.; d. Igs. 15/01/2016 n. 7: When a legislative act abolishes a specific criminal offense, any prior conviction for that act must be annulled without remand as the legal basis for punishment no longer exists.

Parole chiave

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insurance seal forgery abolition of crime annulment without remand decreto legislativo penal code provisions retroactive abolition criminal liability modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 477 cod. pen.
Art. 482 cod. pen.
Art. 489 cod. pen.
d. Igs. 15/01/2016 n. 7
artt. 489 cod. pen
b) artt. 489 cod. pen., ritenuto il reato di cui al capo b) assorbito nel fatto di cui al capo a), rideterminava la pena.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASSARETTI EMIDIO nato a MONSAM POLO DEL TRONTO il 17/09/1956 avverso la sentenza del 29/10/2014 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 29/10/2014 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Emidio Passaretti era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui:

a) agli artt. 477, 482 cod. pen.;

b) artt. 489 cod. pen., ritenuto il reato di cui al capo b) assorbito nel fatto di cui al capo a), rideterminava la pena. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ravvisando, comunque, gli estremi dell'art. 1 d. Igs. 15/01/2016 n.

7. Il ricorso è fondato, in quanto, all'esito dell'entrata in vigore del d. Igs. 15/01/2016, n. 7, il falso in contrassegno assicurativo non è è più previsto come reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Componente estensore Il Presidente