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Ordinanza — n. 41559/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic arguments violating specific procedural limits on appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41559/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Moubarik Said inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant challenged a conviction for tax evasion but offered only generic arguments that failed to address the specific facts of the lower court's decision. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, Art. 606 lett. e c.p.p.: An appeal must meet minimum specificity requirements; generic arguments that do not address the contested decision's content violate procedural limits and result in inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility specificity of grounds generic arguments rejection tax evasion conviction procedural limits appeal motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
quanto ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione e, comunque, non ha i i requisiti minimi di specificità della impugnazione previsti all'art. 581 cod.
Art. 606 lett. e c.p.p.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Moubarik Said a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 581 cod. proc. pen
quanto ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione e, comunque, non ha i i requisiti minimi di specificità della impugnazione previsti all'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUBARIK SAID nato il 22/02/1984 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente PIERLUIGI DI STEFANO; 28469_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Moubarik Said a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile in quanto propone, con argomentazioni del tutto generiche che non tengono conto del contenuto della sentenza impugnata, una diversa valutazione in fatto. Quindi, non rispetta i limiti di cui all'articolo 606, lett. e, cod. proc. pen. quanto ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione e, comunque, non ha i i requisiti minimi di specificità della impugnazione previsti all'art. 581 cod. proc. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condann il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000 n favore della Cassa delle Ammende. Roma il-