Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it, violating procedural rules on legal representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Simone Macario inadmissible and ordered him to pay court costs. The defendant personally submitted the appeal to challenge his conviction for aggravated robbery and theft, arguing excessive sentencing. The court rejected the appeal because the personal filing violated Article 613 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that appeals must be lodged by a lawyer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 103 L. 2017: A cassation appeal must be lodged by a lawyer; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACARIO SIMONE nato a ROMA il 02/11/1980 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMA Elà-to avviso alle p"-a—r-q — udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 09/03/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 28/05/2020, nei confronti di MACARIO Simone, in relazione ai delitti di rapina aggravata e furto pluriaggravato a lui ascritti. Propone personalmente ricorso per cassazione il MACARIO, lamentando l'eccessività del tratam.ento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Assume invero rilievo assorbente il fatto che l'impugnazione è stata presentata personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 103 del 2017. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consig re Estensore VITTOR P