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Ordinanza — n. 41491/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding facts and law grounds not explicitly argued.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41491/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant merely repeated arguments from the appellate stage without providing new specific critiques of the lower court's reasoning. The appellant failed to explicitly articulate distinct grounds of fact or law challenging the conviction for aggravated theft and the rejection of attempted crime arguments. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required for admissibility under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The appeal for cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already presented to the appellate court without explicitly enunciating and arguing new critical points regarding the factual or legal grounds of the decision.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal reiteration of arguments appellate review cassation procedure gravi addebiti penali asserzione difendibile esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017
Pertanto, il silenzio serbato sul punto dalla Corte di merito è del tutto giustificato [Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARTARO SALVATORE nato a BARI il 05/02/1978 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tartaro Salvatore, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, indicata in epigrafe, che ha dichiarato l'inammissibilità dei motivi proposti avverso la pronuncia del Tribunale di Matera con cui il predetto è stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato e condannato alla pena di giustizia. A motivi di ricorso la difesa lamenta: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ipotesi del tentativo; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a richiamare le doglianze che avevano formato oggetto dei motivi di appello. L'appello, come rimarcato nella sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (cfr.Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017 ) Rv. 268822 - 01).

Le argomentazioni contenute nella decisione impugnata, rispettosa dei principi richiamati, non hanno formato oggetto di riflessione critica nel ricorso. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso. Deve aggiungersi, a completamento di quanto fin qui osservato, che i motivi di appello non contemplavano alcun riferimento alla riqualificazione del fatto nella fattispecie del tentativo. Pertanto, il silenzio serbato sul punto dalla Corte di merito è del tutto giustificato [Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632 - 01:"Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perchè non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa a contravvenzioni edilizie e urbanistiche, nella quale il motivo con cui si contestava la costituzione di parte civile del danneggiato perchè effettuata mediante richiamo all'imputazione e senza dedurre il diritto soggettivo leso, è stato ritenuto inammissibile dalla S.C., in quanto davanti al giudice di appello la costituzione era stata impugnata invocando l'esclusiva legittimazione del Comune titolare dell'interesse di natura pubblicistica leso dalla condotta criminosa)].

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 o