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Ordinanza — n. 41468/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against penalty reduction as procedural waivers preclude further litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41468/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible without formalities. The appellants argued for a new assessment of sentencing and aggravating circumstances, but had previously waived these grounds to accept a plea agreement on appeal. The court ruled that the discretionary power granted by the plea agreement statute precludes any further judicial review or modification of the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; The exercise of the party's discretionary power to accept a plea agreement on penalty limits the second-instance judge's cognizance and creates preclusive effects on the entire proceedings, including the legality trial, barring any subsequent challenges to the sentencing determination.

Parole chiave

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plea agreement on penalty waiver of appeal grounds preclusive effect second instance review inadmissible appeal procedural waiver sentencing reduction motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez.
Art. 129 cod. proc. pen.
Nel dedurre vizio di motivazione in relazione sia alla determinazione della pena che in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., i ricorrenti Molinari e Di Martino Giuseppe pongono questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.
Art. 80 d. P.R. 309/90
Parimenti inammissibili sono le doglianze mosse d Di Martino Fabio in relazione alla aggravante dell'art. 80 d.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 599 bis cod. proc. pen
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Nel dedurre vizio di motivazione in relazione sia alla determinazione della pena che in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., i ricorrenti Molinari e Di Martino Giuseppe pongono questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940
non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 27204
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MARTINO FABIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 01/04/1987 DI MARTINO GIUSEPPE nato a VICO EQUENSE il 19/06/1979 MOLINARI MARIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 11/11/1970 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi presentati dai difensori di Molinari Mario, Di Martino Fabio e Di Martino Giuseppe contro la sentenza n.463/2020 con cui la Corte di appello di Napoli, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta ai predetti ricorrenti con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, sono inammissibili. Nel dedurre vizio di motivazione in relazione sia alla determinazione della pena che in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., i ricorrenti Molinari e Di Martino Giuseppe pongono questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.

Parimenti inammissibili sono le doglianze mosse d Di Martino Fabio in relazione alla aggravante dell'art. 80 d. P.R. 309/90, basate sulla erronea deduzione che al concorrente Molinari sarebbe stata esclusa l'aggravante in parola relativa al capo 22), in realtà non considerata soltanto ai fini della individuazione del reato più grave rispetto ad altra imputazione ritenuta più grave, non contestata al Di Martino Fabio (quella del capo 21). Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il President